News Studio Meliconi

Quando è obbligatorio l'amministratore condominiale?

L'art. 1129 del C.C. dopo la riforma attuata con la legge 220/2012 ha reso obbligatoria la nomina dell'amministratore quando i condomini sono piu' di otto. (In precedenza l'obbligo sussisteva già con più di 4 condòmini). Per un piccolo condominio (quindi fino a otto persone) non c'è alcun obbligo e i condomini possono gestire autonomamente l'edificio.
La carica è annuale e va confermata di anno in anno.
L’assemblea delibera, sia per la nomina che per la revoca dell’amministratore, in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno 500 millesimi di proprietà e la maggioranza dei presenti (in ogni caso un terzo dei proprietari).
Su richiesta anche di un solo condomino può essere revocato dall’autorità giudiziaria nei seguenti casi:
• se non informa l’assemblea condominiale di una citazione o di un provvedimento giudiziario che esorbita dalle sue attribuzioni, come da art. 1131, ultimo comma, cod. civ.;
• se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità;
• se per due anni non ha reso il conto della sua gestione.
La revoca puo anche essere decisa in assemblea a maggioranza , per "gravi iregolarità"